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Regolamento della Scuola Aion

Regolamento del corso di specializzazione quadriennale in Psicoterapia Analitica Aion

Denominazione – art. 1
La Scuola di Psicoterapia Analitica promossa dall'Associazione di ricerca in Psicologia Analitica "ALBA" assume il nome AION.

Finalità – art. 2
Il presente regolamento definisce gli organi del Corso di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Analitica (in seguito denominata Scuola) e le rispettive funzioni, i criteri di ammissione, i sistemi di valutazione intermedi e finali, nonché i criteri per l'assegnazione dell'attestato finale.

Organi del corso – art. 3
Organi del corso sono:
- Il Comitato Scientifico
- Il Direttore
- Il Vice - Direttore
- Il Consiglio (cd. Collegio) dei Docenti
- I Didatti e gli Allievi Didatti

 

Il comitato scientifico – art. 4
- Il Comitato Scientifico presenta ogni anno al Ministero competente una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta dall'Istituto nell'anno precedente e sul programma previsto per l'anno successivo.
- Il Comitato Scientifico è composto da tre esperti, uno dei quali è di diritto il Direttore ed uno è esterno che assume la carica di Presidente è scelto secondo le direttive ministeriali (Art. 4 comma 2 D.M. MURST N.509 del 11/12/1998, G.U.N. 37 del 15/2/1999).
- Essi vengono nominati dal Consiglio dei Docenti della Scuola.
- Il Comitato Scientifico aderisce all'Ordinamento ministeriale approvato.

 

Il Gestore – Direttore – art. 5
- Il Direttore è Gestore e rappresentante legale della Scuola
- Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione di Ricerca in Psicologia Analitica "ALBA". Il Direttore è scelto tra i Soci della Associazione "ALBA" o tra i Docenti universitari delle materie attinenti alla Psicoterapia e deve rispondere alle seguenti caratteristiche: a) Essere iscritto all'Ordine dei Medici o a quello degli Psicologi da almeno 10 anni; b) Avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica o in alternativa essere iscritto sin dalla sua prima attivazione all'elenco degli psicoterapeuti da almeno 10 anni.

- I Docenti sono nominati dal Direttore che affiderà gli incarichi attenendosi ai criteri stabiliti dal D.M. MURST N.509 Art. 11 del 11/12/1998, G. U. N.37 del 15/2/1999 e succ.
- Il Direttore ha il compito di nominare i Didatti che seguono la formazione individuale e di gruppo degli allievi nonché quelli che effettuano la supervisione di casi clinici.
- Coordinare il gruppo dei Didatti.
- Regolamentare e approvare l'itinerario personale di ogni singolo allievo.
- Nominare le Commissioni di esame e stabilire le date degli esami.
- Nominare la Commissione di (minimo) 3 membri (Docenti e Didatti) per la discussione delle tesi.
- Redigere il calendario dei Corsi.
- Redigere il Regolamento Interno della Scuola.

 

Il vice-direttore – art. 6
- Il Vicedirettore è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione di Ricerca in Psicologia Analitica "ALBA". Il Vice - Direttore è scelto tra i Soci dell'Associazione "ALBA" o tra i Docenti universitari delle materie attinenti la Psicoterapia e deve rispondere alle seguenti caratteristiche: a) Essere iscritto all'Ordine dei Medici o a quello degli Psicologi da almeno 10 anni; b) Avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica o in alternativa essere iscritto sin dalla sua prima attivazione all'elenco degli psicoterapeuti da almeno 5 anni; c) Essere membro del corpo Docente ovvero iscritto all'elenco interno dei Didatti del Corso.
- È compito del Vicedirettore sostituire il Direttore in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo nei limiti imposti dalla Legge.
- Coadiuva il Direttore per tutte le problematiche organizzative e gestionali e per tutto ciò che attiene al Regolamento Interno, nei limiti imposti dalla Legge.

 

I Didatti e gli Allievi Didatti – art. 7
- I Didatti della Scuola sono nominati dal Direttore e proposti dal Consiglio dei Docenti.
- Per essere Didatti della Scuola è indispensabile possedere i seguenti requisiti: a) Essere iscritto all'Ordine dei Medici o a quello degli Psicologi; b) Avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica o in alternativa essere iscritto sin dalla sua prima attivazione all'elenco degli psicoterapeuti, da almeno 5 anni (deroghe a tale punto possono essere concesse dalla Direzione per Didatti in possesso di particolari requisiti scientifici e/o accademici); c) Avere un curriculum vitae con all'attivo un numero di pubblicazioni (cartacee o web) tra articoli su riviste o siti di settore (non vale il proprio sito web personale) e libri, non inferiore a n.5.
- Tra i soci ed ex allievi del Corso in possesso dei requisiti di cui sopra possono essere candidati come Didatti:
• Di diritto i soci dell'Associazione di Ricerca in Psicologia Analitica "ALBA"
• I Soci che abbiano terminato il Corso e che, avendo mostrato particolari capacità e attitudini, dietro proposta del Collegio dei Docenti approvata dal Direttore abbiano proseguito la propria formazione personale in qualità di "Allievi Didatti" ad un costo agevolato, per almeno altri 4 anni dopo il conseguimento del Diploma di psicoterapia della Scuola
• Gli Allievi Didatti dovranno frequentare alcune materie del Corso su indicazione del Collegio dei Docenti oltre uno specifico corso di teoria e tecnica della comunicazione e sostenere con profitto un esame d'ingresso teorico-pratico al termine del quadriennio formativo.
• Gli Allievi Didatti sono tenuti durante la loro formazione ad affiancare un Didatta e Docente dell'Istituto concordando con lui interventi didattici in affiancamento
- Il termine del percorso da Allievo Didatta non consente in alcun modo di poter divenire automaticamente Didatta della Scuola.
- I Didatti sono responsabili della formazione e della supervisione, intervengono in tutto l'iter valutativo dell'allievo.
- Ogni Allievo Didatta è necessitato a svolgere attività di Tutor. L'allievo dei corsi lo sceglie durante i primi 3 mesi del primo anno del Corso. Il Tutor seguirà l'allievo per tutto il Corso attraverso costanti incontri di orientamento.
Le funzioni didattiche sono attribuite in funzione delle esigenze delle varie attività della Scuola e dell'Istituto (insegnamenti, supervisioni, conduzioni di gruppo con allievi, incarichi istituzionali), tali funzioni possono venire sospese momentaneamente senza che ciò comporti necessariamente la perdita della qualifica e possono essere attribuite nuovamente, se cambiano le condizioni.
A tal fine, all'inizio di ogni anno accademico, ogni Didatta è invitato a comunicare al Direttore della Scuola la propria disponibilità ad assumere incarichi.

I Didatti sono invitati annualmente, ovvero quando richiesto dal Direttore, a presentare documentazione richiesta eventualmente dal MUR, programmi e disponibilità di calendario per le materie loro assegnate. In mancanza di detta documentazione i Didatti saranno sospesi d'ufficio sino a integrazione della documentazione mancante.

Il Consiglio (c.d. "Collegio") dei docenti – art. 8
- Possono fare parte del Consiglio dei Docenti tutti i titolari di cattedra (materia) previste dalla Scuola nominati dal Direttore.
- I Docenti sono nominati dal Direttore che affiderà gli incarichi attenendosi ai criteri stabiliti dal D.M. MURST N.509 Art. 11 del 11/12/1998, G. U. N.37 del 15/2/1999 e seguenti.
- Il Consiglio dei Docenti si riunisce in seduta plenaria almeno una volta l'anno.
- Il Consiglio dei Docenti ha le seguenti funzioni:
• Individua e propone l'aggiornamento delle materie da impartire durante il quadriennio del Corso. Tenendo conto che dette materie non devono essere inferiori a 15 come previsto dall'articolo 8 comma 3 del D.M. MURST N. 509 del 11/12/1998 G. U. N. 37 del 15/2/1999 e tenendo conto che esse devono essere aderenti ai nuovi criteri ministeriali MUR per le Scuole di Psicoterapia di cui all'Ordinamento approvato in data 27.04.2021.
• Predispone eventuale libretto di formazione che consente all'allievo e al Consiglio stesso il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l'attività finalizzata attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica.
• Stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo.
• Assegna le tesi.
- Il Direttore può nominare un Presidente del Collegio dei Docenti per essere coadiuvato nel coordinare il gruppo di lavoro dei Docenti nelle attività scientifiche e di programmazione riguardanti le rispettive cattedre. Il Presidente del Collegio dei Docenti garantisce il rispetto dei nuovi criteri ministeriali MUR per le Scuole di Psicoterapia di cui all'Ordinamento approvato in data 27.04.2021 da parte del Corpo Docente.

 

Requisiti per l'ammissione alla scuola – art. 9
- Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Ordini Professionali. Possono essere ammessi alla Scuola anche i laureati in Psicologia e Medicina e Chirurgia anche non iscritti agli Ordini Professionali purché conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio del Corso stesso.
- Occorre presentare apposita domanda alla segreteria della Scuola nei modi e tempi stabiliti allegando:
• Certificato di laurea in Psicologia o Medicina e Chirurgia rilasciato da un'Università italiana o da un paese membro della UE o da un'Università che goda del titolo di equipollenza con le Università italiane.
• N.2 fototessera firmate.
• Fotocopia di un documento di identità.
• Curriculum formativo scientifico e professionale.
• Certificato di iscrizione all'Albo Professionale
• Gli studenti che non hanno ancora effettuato l'esame di Stato devono presentare un'autocertificazione con l'impegno a conseguire il Titolo entro la prima sessione utile entro il primo anno di Corso della Scuola.
• Certificato di un'analisi personale in corso, o certificato attestante l'inizio della formazione personale (analisi) da presentare entro il primo mese del Corso svolta con psicoterapeuta psicodinamico iscritto all'Ordine.

 

Criteri per l'ammissione alla Scuola e numero massimo allievi – art. 10
- Gli allievi verranno ammessi a frequentare la Scuola dal Comitato Scientifico sulla base di una graduatoria che verrà eventualmente resa pubblica mediante affissione in apposita bacheca della Scuola o su sito web della stessa almeno quindici giorni prima dell'inizio delle lezioni.
- I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 verranno selezionati secondo i seguenti criteri:

  • Voto di laurea (massimo punteggio attribuibile 30 punti)

 fino a 90 Punti 5
 da 100 a 106 Punti 10
 da 107 a 110 Punti 20
 110 e Lode Punti 30

 

  • Curriculum (Massimo punteggio attribuibile 40 punti)

 Per ogni laurea o specializzazione aggiuntiva Punti 10
 Per ogni lingua straniera conosciuta Punti 5
 Pubblicazioni scientifiche in ambito psicologico, fino a un massimo di Punti 20

 

  • Valutazione attitudinale e motivazionale fino a un massimo di Punti 30

 

  • Colloquio con tre diversi Didatti ognuno ha a disposizione un punteggio da 0 a 10 Punti

 

- Il numero massimo di allievi è stabilito in n. 20 per ogni annualità.

 

- La quota di iscrizione alla Scuola prevede un acconto al momento della richiesta d'iscrizione al primo anno e per tutte le annualità è ripartita in tre rate con le seguenti scadenze: la prima dopo l'ammissione e comunque entro e non oltre il 15/01, la seconda entro e non oltre il 30/4, la terza entro e non oltre il 30/07. Il pagamento rateale potrà essere revocato dalla Direzione in caso di reiterati ritardi (oltre 10 gg. dalla scadenza per due volte di seguito nello stesso anno) nel versamento delle rate. Le scadenze delle rate possono variare anno per anno.
- Per l'ammissione agli esami di fine anno occorre essere in regola con le quote d'iscrizione. La quota di iscrizione non comprende le spese per l'analisi personale, comprende le spese per la supervisione di gruppo svolta a Scuola.

 

Ammissione di allievi provenienti da altre scuole – art. 11

Gli allievi che hanno frequentato negli anni precedenti altri corsi e desiderano proseguire il corso quadriennale in psicoterapia analitica possono fare domanda scritta allegando documentazione attestante:
- Iscrizione all'Ordine degli Psicologi o dei Medici-Chirurghi
- Superamento degli esami di passaggio di anno rilasciato dalla scuola di provenienza e nulla-osta al passaggio contenente esplicita menzione circa l'espletamento del tirocinio obbligatorio.

 

La Scuola non ammette Uditori Esterni al Corso neppure in qualità di osservatori.

 

Medici e psicologi già in possesso di diploma di Specializzazione in Psicoterapia rilasciato da altro Istituto non possono usufruire di percorsi abbreviati e potranno essere ammessi a frequentare il I° anno di corso previa ammissione della propria candidatura.

Non hanno facoltà, in nessun caso, di accedere alla possibilità di frequentare corsi dell'Istituto, tutti i soggetti in possesso del titolo di "counselor".

 

Criteri di valutazione intermedi – art. 12
- Durante il quadriennio gli allievi dovranno sostenere gli esami stabiliti annualmente dal Direttore su eventuale proposta del Collegio dei Docenti ed un colloquio per il passaggio dal primo al secondo biennio sull'esperienza maturata.
- Sono previsti esami finali annuali che verteranno su materie scolastiche stabilite dal Collegio dei docenti che ne decide anche le modalità.
- L'allievo al termine del secondo biennio dovrà sostenere un esame finale su 5 materie di fronte ad una commissione composta da un minimo di tre membri, nominata dal Direttore e della quale potrà far parte di diritto eventuale Tutor scelto dall'allievo, al termine di ogni esame la commissione rilascerà la votazione espressa in trentesimi. Le materie di esame sono le seguenti:
• PSICOLOGIA ANALITICA
• PSICOPATOLOGIA
• PSICOTERAPIA ANALITICA
• PSICHIATRIA
• INSEGNAMENTI POST JUNGHIANI
Le votazioni sono espresse in trentesimi. Il mancato raggiungimento di 18/30 implica la ripetizione dell'esame nella sessione successiva.

 

Passaggio dal primo al secondo biennio.
- Il passaggio dal primo al secondo biennio può avvenire se sono stati superati gli esami previsti dall'ordinamento didattico e se le ore di frequenza alle lezioni ed alle attività esperienziali è conforme a quanto previsto dallo stesso Ordinamento.

- La presenza ai corsi è obbligatoria e sarà registrata sul libro del giorno. Sono consentite assenze non superiori al 20 per cento delle ore totali. Il superamento di questo limite non consente il superamento dell'anno di corso.

 

Il tirocinio – art. 13
Gli iscritti sono tenuti ad effettuare il tirocinio come previsto dal MUR e dall'Ordinamento della Scuola. Reperire la sede di tirocinio, dotarsi di un tutor e accertarsi che risponda ai requisiti di Legge e rispettare il regolamento dell'Ente di effettuazione è responsabilità dell'Allievo. La Scuola valuterà la possibilità di stipula di nuove convenzioni con Enti proposti dall'Allievo qualora esso risponda ai requisiti di Legge.
Durante l'attività di tirocinio gli Allievi dovranno rispettare almeno le seguenti regole:
- Firmare un foglio di presenza in entrata e in uscita.
- Frequentare almeno l'80 per cento delle ore previste.
- Avere una copertura assicurativa contro gli infortuni nell'ambito della attività di tirocinio a spese proprie quando non previsto dall'Ente ospitante.
L'Allievo presenterà il certificato di avvenuto tirocinio anno per anno alla Segreteria della Scuola.

Training personale – art. 14
- È riconosciuta l'analisi personale effettuata dal candidato purché condotta con uno psicoterapeuta di orientamento psicodinamico iscritto da almeno 5 anni all'elenco degli psicoterapeuti in Italia.
- L'analisi personale deve avere almeno 200 ore di setting.
- Tale monte ore di analisi dovrà essere effettuato entro la discussione della tesi finale del Corso di specializzazione.

 

Supervisione – art. 15
- Gli allievi potranno seguire eventuali casi clinici, loro assegnati durante il tirocinio sotto la supervisione del Tutor loro assegnato dall'Ente di riferimento del tirocinio stesso, sottoponendosi alla supervisione individuale in piccoli gruppi e collettiva prevista dal percorso formativo della Scuola. Gli oneri della supervisione in gruppo o individuale in piccoli gruppi sono inclusi nei costi annuali della Scuola.
- Gli allievi del terzo e quarto anno di corso potranno altresì seguire eventuali ulteriori casi clinici individuali oltre quelli assegnati durante il Tirocinio. In questi casi è obbligatoria una supervisione individuale aggiuntiva rispetto a quella curriculare. Tale supervisione dovrà essere svolta con uno psicoterapeuta analista e Membro Ordinario della Associazione di Ricerca in Psicologia Analitica "ALBA" o da altri psicoterapeuti espressamente riconosciuti dalla Direzione della Scuola. I costi di questa supervisione non sono inclusi nel costo della Scuola.
- I casi clinici individuali non potranno essere più di due nel terzo anno e non più di quattro nel quarto.
- Gli allievi del primo biennio di Corso non possono effettuare supervisione individuale su casi clinici.

 

Criteri di valutazione finale – art. 16
- Al termine del Corso viene rilasciato all'allievo il diploma che abilita all'esercizio della attività di psicoterapia dopo la valutazione sulla formazione professionale raggiunta, e sul livello di preparazione teorico clinica mediante lo svolgimento di una tesi e l'esposizione argomentata di un caso clinico trattato in supervisione.

- La presenza ai corsi è obbligatoria e sarà registrata sul libro del giorno. Sono consentite assenze non superiori al 20 per cento delle ore totali. Il superamento di questo limite non consente il superamento dell'anno.
- La valutazione finale, espressa in cinquantesimi, è effettuata da una commissione composta dal Direttore e almeno altri due membri da questo nominati.
- L'attestato finale riporterà la dicitura: "DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICA".